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Inpgi, deliberata la rivalutazione aggiuntiva dei montanti contributivi per il 2021

Il Comitato amministratore dell’Inpgi ha deliberato, nella riunione del 24 gennaio 2023, l’incremento della rivalutazione dei montanti contributivi per l’anno 2021 in misura pari allo 0,50% della consistenza dello stesso, destinando in favore degli iscritti una quota delle risorse provenienti dal rendimento del patrimonio per un valore complessivo di oltre 2,6 milioni di euro.

La misura è prevista dall’articolo 55, comma 1, del Regolamento della gestione previdenziale, in base al quale l’Istituto può annualmente destinare all’incremento dei montanti contributivi individuali una quota del rendimento del patrimonio.

Il Comitato amministratore aveva già fissato a dicembre 2022 i criteri, i parametri e le condizioni da adottare per procedere all’attribuzione di una quota dei proventi del patrimonio ai montanti degli iscritti tenendo conto, da un lato, dell’impatto delle rivalutazioni già previste obbligatoriamente per legge e, dall’altro, di un margine di garanzia a salvaguardia della sostenibilità futura della gestione.

In un’ottica solidaristica tra gli iscritti, inoltre, è stato previsto un meccanismo variabile di attribuzione progressiva inversamente proporzionale all’ammontare del montante maturato sulla singola posizione previdenziale, sostenendo maggiormente i percettori di redditi bassi per migliorare il livello di adeguatezza delle relative future prestazioni previdenziali.

Sulla base dell’approvazione dei criteri e principi esposti, il Comitato amministratore ha quindi rilevato che, per l’anno 2021, si sono verificate tutte le condizioni per procedere a destinare una quota dell’extra-rendimento del patrimonio all’incremento dei montanti individuali, in misura corrispondente allo 0,50%, mentre per l’anno 2022 è stata verificata l’assenza dei presupposti per attribuire un analogo incremento.

L’attuazione operativa delle decisioni assunte del Comitato avverrà, come di consueto, successivamente all’approvazione da parte dei Ministeri vigilanti della delibera adottata. (Da: inpginotizie.it)

Dal primo gennaio il prelievo forzoso sulle pensioni. Fnsi: «Misura ormai inutile che produrrà contenzioso»

Detto, fatto. Il prelievo forzoso dell’1 per cento sulle pensioni ex Inpgi si farà a partire da gennaio. L’Inps effettuerà la trattenuta, in applicazione di quanto stabilito a luglio scorso dall’Avvocatura dello Stato. Si tratta di un contributo addizionale, applicato ai pensionati e agli attivi, deciso dal cda dell’Inpgi prima che prendesse corpo il passaggio all’Inps. Proprio l’Avvocatura dello Stato, a luglio 2022, ha chiarito che il contributo era dovuto all’Inpgi, e non all’Inps, e quindi dovrà riguardare soltanto i primi sei mesi del 2022 (dal primo luglio la gestione Inpgi sostitutiva dell’Ago è passata all’Inps), e non essere versato per cinque anni come inizialmente previsto nella delibera dell’Inpgi.

Se per i lavoratori attivi il prelievo è stato demandato ai datori di lavoro, per i pensionati provvederà l’Inps a partire dal primo gennaio, pur sapendo che la decisione innescherà una serie di ricorsi. Ma tant’è. La fuga dalle responsabilità per paura di vedersi contestare un possibile danno erariale è uno sport largamente praticato nella pubblica amministrazione. Così, anche questa volta prevale la tendenza a lasciare che sia un giudice a giudicare illegittima una misura.

Il contributo addizionale dell’uno per cento, a carico dei giornalisti attivi e pensionati, fu istituito dal Cda dell’Inpgi a giugno 2021, nell’ambito delle misure di contenimento del disavanzo, soltanto per il periodo compreso fra il primo gennaio e il 30 giugno 2022.

All’indomani della decisione di dar corso al prelievo per cinque anni, la Fnsi aveva chiesto ai ministeri del Lavoro e dell’Economia di rivedere la loro posizione, evidenziando che il contributo straordinario è stato superato con il passaggio all’Inps e che la sua applicazione rappresentava una misura iniqua rispetto a tutti gli altri lavoratori. Il parere dell’Avvocatura dello Stato aveva riconosciuto la fondatezza di tale ragionamento, ma soltanto a partire dal primo luglio 2022. Una decisione che definire salomonica è un eufemismo.

Questa decisione produrrà soltanto confusione e contenzioso. Di questo, nei ministeri vigilanti, qualcuno dovrà assumersi la responsabilità.

Per i giornalisti attivi, l’applicazione di un contributo addizionale dell’uno per cento, nel periodo primo gennaio-30 giugno 2022, porterà ad una trattenuta da parte dei datori di lavoro. La contribuzione versata andrà ad incrementare il monte contributivo di ciascun lavoratore dipendente, producendo un aumento, sia pure impercettibile, dell’assegno pensionistico. Magra consolazione.

Discorso diverso per i pensionati. Per questi ultimi si tratta di un contributo che viene versato a titolo di compartecipazione – questa era la ratio della delibera – al riequilibrio del disavanzo del “vecchio” Inpgi. Trattandosi di una misura superata dall’evoluzione degli eventi – l’Inpgi è stato assorbito dall’Inps – non è da escludere, anzi è molto probabile, una coda giudiziaria.

Inpgi, liquidate la 6° e la 7° tranche del bonus per i giornalisti autonomi e prorogato fino al 29 dicembre 2022 il termine di presentazione della domande.

Nelle giornate di giovedì 24 novembre e di martedì 29 novembre l’Istituto ha provveduto al pagamento delle indennità di sostegno al potere d’acquisto dei lavoratori autonomi e dei professionisti a seguito della crisi energetica e al rincaro dei prezzi (c.d. “bonus 200”) riferite alle domande presentate nel periodo dalle ore 12 del 14 novembre alle ore 12 del 28 novembre, in favore complessivamente di 284 beneficiari.

Le risorse erogate finora dall’Istituto – che ammontano, in totale, a poco meno di 2 milioni di euro – rientrano nel budget finanziario dello stanziamento attribuito dal Ministero del Lavoro. Pertanto, al fine di consentire la più ampia diffusione della misura di sostegno, il termine di presentazione delle domande di bonus – inizialmente fissato al 30 novembre 2022 – è stato prorogato fino alle ore 12:00 del 29 dicembre 2022, salvo esaurimento anticipato del predetto stanziamento.

Si ricorda che possono beneficiare dell’indennità in questione, nella misura di 200 euro “una tantum”, i giornalisti liberi professionisti o titolari di una collaborazione coordinata e continuativa iscritti all’Inpgi che, nel periodo d’imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro e a condizione che alla data del 18 maggio scorso:

  •  fossero già iscritti all’ente, con partita IVA attiva e attività lavorativa già avviata entro la medesima data;
  •  abbiano effettuato almeno un versamento, totale o parziale, della contribuzione dovuta con competenza a decorrere dall’anno 2020. Questo requisito non si applica a tutti coloro per i quali alla data del 18 maggio non fossero previste scadenze ordinarie di pagamento da effettuare. Possono quindi fare domanda anche coloro che si sono iscritti nel periodo 1° gennaio – 17 maggio 2022.

Per quanto riguarda il requisito reddituale dei 35 mila euro, questo è calcolato:

  •  al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali
  •  ed escludendo dal computo i trattamenti di fine rapporto, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate assoggettate a tassazione separata.

Inoltre, sulla base di quanto disposto dall’art. 20 del DL n. 144 del 23 settembre 2022, se nel periodo d’imposta 2021 il reddito complessivo percepito – determinato sempre sulla base dei predetti criteri – sia stato non superiore a 20.000 euro annui, è prevista una maggiorazione dell’importo del Bonus di ulteriori 150 euro, per un totale complessivo, quindi, di 350 euro.

Ex Inpgi, le regole Inps per il cumulo tra redditi da lavoro e pensioni di invalidità, ‘Quota 102’ e ‘lavoratori precoci’

Con una nota esplicativa del 22 novembre 2022, l’Inps ha fornito alcuni chiarimenti in merito al regime della cumulabilità tra i redditi da lavoro e alcuni specifici trattamenti pensionistici erogati in favore dei giornalisti in precedenza iscritti all’ex Gestione sostitutiva dell’Ago dell’Inpgi. Come è noto, infatti, tale Gestione previdenziale è stata trasferita all’Inps a far data dal 1° luglio 2022 in attuazione di quanto previsto dalla legge di Bilancio per 2022.

I tre ambiti rispetto ai quali interviene l’Inps, fornendo alcune precisazioni in ordine ai limiti di reddito da lavoro cumulabili e ai conseguenti obblighi dichiarativi, sono quelli relativi ai trattamenti di pensione di invalidità, pensione anticipata con “Quota 102” e pensione anticipata per i “lavoratori precoci”. Le istruzioni fornite dall’Inps riguardano, pertanto, solo i giornalisti interessati da queste tre fattispecie.

Le disposizioni contenute nella nota esplicativa «non intervengono sulla tematica delle modalità di applicazione, per il primo semestre 2022, del regime di cumulo previsto dall’articolo 15 del Regolamento delle prestazioni dell’Inpgi, per il quale si attendono tutt’ora gli opportuni chiarimenti da parte dell’Inps», si legge in un post pubblicato sul blog InpgiNotizie.it.

Pertanto, le istruzioni fornite dall’Inps non riguardano la disciplina del cumulo conosciuto e applicato nel perimetro dall’Inpgi e sul quale – allo stato ed in attesa di ulteriori chiarimenti operativi – le uniche indicazioni rimangono quelle precedentemente fornite in base alle quali a decorrere dal 1° luglio 2022, per le pensioni già liquidate dall’Inpgi al momento del trasferimento o che saranno liquidate in favore dei giornalisti iscritti all’Inps trova applicazione la disciplina generale prevista nel Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti.

Ciò comporta che per i redditi riferiti agli anni 2020 e 2021 continuerà ad applicarsi l’abbattimento per il cumulo. Per i redditi definitivi riferiti all’anno 2022, invece, la trattenuta sarà operata soltanto per 6 mesi anziché sull’intero anno. Invece, a partire dai redditi del 2023 non trovano più applicazione le limitazioni previste dall’articolo 15 del Regolamento Inpgi e non verrà operata alcuna trattenuta.

«La disciplina relativa al regime dei trattamenti pensionistici – ricordano da via Nizza – era già stata oggetto di una prima illustrazione da parte dell’Inps con la Circolare 92 del 28 luglio 2022, nella quale era stato chiarito che, per le pensioni già erogate dall’Inpgi 1 prima del 1° luglio 2022 e per quelle liquidate successivamente a tale data dall’Inps ai giornalisti iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, avrebbero trovato applicazione le regole vigenti nell’ambito del predetto Fondo Inps in materia di cumulo tra redditi da lavoro e assegno pensionistico».

AGGIORNAMENTO DEL 28 NOVEMBRE 2022
Nella sezione “Documenti” del sito le Faq aggiornate sul trasferimento, dal 1° luglio 2022, della funzione previdenziale svolta dall’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola” all’Istituto nazionale di previdenza sociale.

Inpgi, operative le nuove regole su disoccupazione per i co.co.co e maternità per le libere professioniste

I ministeri vigilanti, con nota del 26/10/2022, hanno definitivamente approvato le modifiche regolamentari adottate dall’INPGI nel marzo scorso, con le quali erano state recepite le novità legislative introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 in materia di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi e di indennità di maternità/paternità per i liberi professionisti.
Nello specifico, per i trattamenti di disoccupazione erogati dall’INPGI a seguito della cessazione di rapporti di co.co.co. verificatisi a decorrere dal 1/01/2022, è stato previsto un ampliamento del periodo indennizzabile fino ad un massimo di 12 mesi. Inoltre, gli abbattimenti del 3% sull’indennità mensile scattano ora dal sesto mese di indennizzo e non più dal quarto mese. Particolare rilevanza assume, infine, la novità che per i periodi indennizzati è stato previsto il riconoscimento della contribuzione figurativa.

Per quanto riguarda, invece, l’indennità di maternità/paternità, è stato previsto il riconoscimento di ulteriori tre mesi di indennità, in aggiunta ai 5 già spettanti, a favore degli iscritti che nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità/paternità abbiano dichiarato al Fisco un reddito inferiore a 8.145 euro. Tale importo reddituale sarà rivalutato annualmente in base all’indice inflattivo (indice FOI determinato dall’Istat).

Per quanto concerne l’indennità di maternità a favore delle libere professioniste, si evidenzia un’ulteriore novità legislativa, prevista dal Decreto legislativo n. 130/2022 – entrato in vigore il 13 agosto 2022 – attuativo della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori.

Tale normativa dispone che in “caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza”, oltre all’indennità ordinaria di 5 mensilità dopo il parto (estesa ad 8 mensilità in caso di redditi inferiori a 8.145 euro), sia riconosciuta un ulteriore indennità di maternità per i due mesi antecedenti il parto.

Questa importante altra forma di tutela della maternità – immediatamente operativa nel regime dell’ente in virtù del rinvio regolamentare alle disposizioni del Dlgs n. 151 del 2001, efficace a seguito della recente approvazione dei Ministeri vigilanti – aveva già trovato parziale applicazione presso l’Istituto, da sempre sensibile ai temi della maternità, che con propria disciplina autonoma già prevedeva in questi casi l’indennizzo di una mensilità precedente al parto.

Inpgi: Confermati i criteri distintivi delle collaborazioni coordinate e continuative in ambito giornalistico

Con la sentenza n. 28229/2022 la Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, chiamata a decidere sulla natura del rapporto di lavoro di quattro giornalisti collaboratori di una redazione decentrata di una nota testata  giornalistica meridionale, ha confermato le decisioni dei Giudici di primo e secondo grado, riconoscendo la fondatezza dei rilievi effettuati dai Funzionari di vigilanza dell’INPGI, che in sede di verbale ispettivo avevano ricondotto nell’alveo della para-subordinazione tali prestazioni lavorative.

La pronuncia in commento affronta il tema delle collaborazioni coordinate continuative di natura giornalistica e si inserisce nel solco di un consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, da sempre applicato dall’Ente.

Il giudice di legittimità, ripercorrendo l’istruttoria documentale e testimoniale svolta dal Giudice di seconde cure, ha ritenuto chiaramente provata la sussistenza di tutte le caratteristiche proprie del rapporto di co.co.co. ai sensi dell’art. 409 Cod. Proc. Civ.

E’ infatti emersa la continuità della prestazione (e conseguentemente la non occasionalità delle stessa), attesa la perdurante collaborazione nel tempo dei giornalisti con l’azienda editoriale, come riscontrato dal costante impegno assunto dagli stessi per la fornitura di articoli di cronaca.

E’ stato altresì accertato, ai fini del coordinamento, il collegamento funzionale con il datore di lavoro derivante da un protratto inserimento nell’organizzazione aziendale, che si è espresso nella costante partecipazione dei giornalisti al raggiungimento delle finalità produttive (seppur con apporto esterno alla redazione) e nell’ingerenza del committente nell’attività professionale degli stessi (da rinvenire nelle indicazioni impartite sugli argomenti degli articoli da fornire e sulle modalità e i tempi di espletamento dell’incarico).

Da ultimo è stata provata la “personalità” della prestazione svolta direttamente dai quattro collaboratori, vale a dire la circostanza che il “pezzo” commissionato dall’editore sia stato realizzato dal collaboratore con apporto prevalentemente  personale e non attraverso una distinta “organizzazione di mezzi” a sé stante.

Inpgi, dal 17 ottobre 2022 accesso all’area web riservata tramite Spid

A partire dal 17 ottobre 2022 il servizio telematico di accesso all’area web riservata messa a disposizione degli iscritti all’Inpgi sarà disponibile utilizzando anche le credenziali rilasciate dal Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid). Lo rende noto l’istituto in un post pubblicato su InpgiNotizie.it.

All’interno dell’area web – che è oggetto di costante implementazione per ampliare sempre di più la gamma di servizi accessibili in modalità telematica – si trovano, come è noto, i principali servizi di consultazione della propria posizione previdenziale (fra cui estratto conto contributivo, certificazioni fiscali, cedolini di liquidazione di prestazioni), nonché le funzioni per attivare le domande per l’accesso ad alcune prestazioni.

Fino al 18 novembre 2022 si potrà continuare ad accedere anche utilizzando le attuali credenziali rilasciate dall’Istituto. Dal giorno successivo, 19 novembre 2022, il sistema invece consentirà l’autenticazione solo mediante l’utilizzo delle credenziali Spid.

Grazie ad una convenzione con CENASP (Centro nazionale servizi ai professionisti) e Namirial gli uffici del SUGC saranno in grado attivare in tempo reale il servizio per i soci che ne faranno richiesta, anche in questo caso accelerando i tempi rispetto alle procedure ordinarie.

Per l’attivazione basterà mettersi in contatto con i nostri uffici.

Pubblicate le istruzioni su riscatti le istruzioni su riscatti e ricongiunzioni per i giornalisti transitati in INPS

Il 28 luglio scorso l’Inps ha pubblicato la circolare n.92 con la quale ha fornito le prime istruzioni per quanto riguarda  riscatti e ricongiunzioni riferite alle posizioni dei giornalisti transitati dall’Inpgi all’Inps, a seguito del trasferimento della funzione previdenziale sostitutiva dell’Ago da un ente all’altro.

 

DOMANDE DI RICONGIUNZIONE E DI RISCATTO PRESENTATE ANTE 30 GIUGNO 2022

Sia per quanto riguarda le  richieste di ricongiunzione ex legge 7 febbraio 1979, n. 29, che  quelle di riscatto dei periodi contributivi presentate nel regime sostitutivo INPGI entro la data del 30 giugno 2022 e non ancora lavorate, continueranno ad essere definite secondo la normativa vigente presso l’INPGI.

I relativi oneri – compresi quelli già in corso di pagamento rateale –  dal mese di luglio saranno versati all’INPS, secondo le modalità che saranno comunicate dall’Istituto di previdenza sociale stesso.

 

DOMANDE DI RICONGIUNZIONE E DI RISCATTO PRESENTATE POST  30 GIUGNO 2022

 

Le richieste di ricongiunzione dei periodi contributivi versati nelle Gestioni sostitutive ed esclusive dell’AGO  e quelle di riscatto dei periodi contributivi presentate dai giornalisti a far data dal 1° luglio 2022 saranno definite secondo la normativa generale applicata dal FPLD dell’INPS. La relativa contribuzione sarà accreditata nel FPLD e seguirà i criteri di calcolo generali e non quelli ex INPGI.

Dalla predetta data non è più ammessa la ricongiunzione tra i periodi contributivi versati nella gestione ex INPGI e quelli versati nel FPLD dell’INPS, atteso l’avvenuto ricongiungimento di fatto nella medesima gestione, seppur con sistemi di calcolo diversi.

Per l’accredito dei periodi contributivi figurativi, a decorrere dal 1° luglio 2022, si applica la normativa generale INPS.

Da Inpgi a Inps, una sintesi delle novità e la raccolta delle circolari

La legge di Bilancio 2022 ha previsto che “con effetto dal 1° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani Giovanni Amendola (Inpgi) ai sensi dell’articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, è trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) che succede nei relativi rapporti attivi e passivi”.

Il passaggio ha comportato e comporta una serie di importanti novità per i giornalisti professionisti, pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica e per i colleghi pensionati. Novità sintetizzate nel documento allegato in calce.

Ulteriori approfondimenti sono stati forniti dall’Inpgi attraverso il blog InpgiNotizie. Sempre allegate in calce riproponiamo inoltre le circolari esplicative pubblicate dall’Inps, raccolte qui assieme ai materiali utili di interesse per i giornalisti in merito al passaggio della funzione previdenziale svolta dall’Inpgi1 all’Istituto nazionale di previdenza sociale.

PER APPROFONDIRE

Trasferimento Inpgi1 in Inps – Faq Fnsi_26lug22

Inpgi / Inps trattamenti di disoccupazione: A breve in pagamento le indennità di giugno

A seguito dell’avvenuta pubblicazione presso il sito web dell’INPS della Circolare n. 91 dello scorso 27 luglio, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale provvederà a breve a liquidare le indennità di disoccupazione relative alla mensilità di giugno 2022.

Come è noto, infatti, a seguito del trasferimento all’INPS delle funzioni previdenziali dell’”ex” Gestione sostitutiva dell’AGO dell’INPGI, intervenuto con decorrenza 1° luglio 2022 in forza di quanto stabilito dalla legge n. 234/2021 (legge di Bilancio per il 2022), la gestione dei trattamenti di disoccupazione in favore dei giornalisti rientra tra le attività assorbite dall’INPS che, fino al 31 dicembre 2023, continuerà ad applicare termini e modalità definiti dalla specifica normativa regolamentare vigente in precedenza presso l’INPGI.

Nelle more del periodo transitorio – in attesa che si perfezioni il processo per l’acquisizione, da parte dell’INPS, di un contingente di personale proveniente dall’INPGI, così come stabilito dalla predetta legge di Bilancio per il 2022 – è stato comunque assicurato, da parte dell’INPGI, un adeguato supporto tecnico e amministrativo, disciplinato da uno specifico accordo operativo sottoscritto tra i due enti, al fine di garantire la continuità della tutela previdenziale e dell’erogazione delle prestazioni.

In tale contesto, quindi, le strutture dell’INPGI hanno regolarmente elaborato e processato con le consuete tempistiche i flussi inerenti sia le prestazioni pensionistiche – a far data dal ruolo del 1° luglio – che quelle afferenti ai trattamenti di disoccupazione, mettendo a disposizione dell’INPS i relativi tracciati finalizzati al pagamento delle prestazioni.

Per quanto riguarda la liquidazione dell’indennità di disoccupazione, tuttavia, l’INPS – da unico soggetto titolato ad erogarla dal 1° luglio scorso – era in attesa dell’emanazione della propria Circolare illustrativa – pubblicata, come detto, nella giornata del 27 luglio – per poter materialmente procedere con la messa in pagamento della prestazione, che – pertanto – avverrà quanto prima.